Art. 14.
(Durata massima di permanenza all'estero).

      1. Il personale dirigente tecnico-ispettivo, dirigente scolastico, docente e amministrativo è destinato all'estero dall'Agenzia per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge per un periodo massimo di otto anni, suddivisi in un primo quadriennio seguito da un successivo quadriennio, previa valutazione della stessa Agenzia, d'intesa con il titolare della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, secondo modalità definite con il regolamento di attuazione. Al termine del periodo massimo di permanenza all'estero, gli interessati, rientrati ai ruoli metropolitani, possono essere destinati nuovamente all'estero solo dopo un quinquennio di effettivo servizio in Italia.
      2. Al personale da destinare alle scuole europee si applicano le norme dello statuto del personale docente delle medesime scuole.

 

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